(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 29 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Costituzione della Fondazione 1. E' costituita dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro ONLUS, in qualita' di soci fondatori, una Fondazione per lo sviluppo di attivita' sanitarie e di ricerca clinica nel campo oncologico, tali da garantire le migliori condizioni assistenziali e le terapie piu' avanzate in un contesto di forte umanizzazione ed appropriatezza delle prestazioni nel Centro di Candiolo, gia' «Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo» di cui all'allegato B della deliberazione del Consiglio regionale n. 136-39452 del 22 ottobre 2007 (Individuazione delle Aziende del sistema sanitario regionale). 2. La Fondazione sviluppa la sua attivita' nell'ambito del Polo metropolitano torinese per la ricerca, la diagnosi e la cura del cancro della rete oncologica regionale. 3. La Regione Piemonte promuove il riconoscimento della Fondazione di cui al comma 1 quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3). 4. Il patrimonio destinato al raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1 e' costituito in forma paritaria dai fondatori. 5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva lo Statuto della Fondazione. 6. In sede di prima attuazione ed ai fini della partecipazione della Regione all'atto costitutivo della Fondazione, la Giunta regionale, su proposta del proprio Presidente, approva le designazioni e le nomine di competenza regionale a norma dello Statuto della Fondazione stessa.